Art. 10.
(Rinvio alle fonti regolamentari).

      1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CSM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

          a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 4;

          b) l'organico dei magistrati della giustizia di pace addetti, in ciascuna corte d'appello, ai singoli uffici del tribunale e della procura della Repubblica.

 

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      2. Il parere del CSM di cui al comma 1 è reso entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al citato comma 1.
      3. Qualora le disposizioni regolamentari relative alla materia di cui al comma 1, lettera a), non siano emanate in tempo utile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. Il ruolo organico dei magistrati della giustizia di pace di cui al comma 1, lettera b), è determinato in modo che, in ogni distretto di corte d'appello, sia istituito un numero di posti di giudice pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di vice procuratore di pace pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data di entrata in vigore.
      5. Con separati decreti del Ministro della giustizia, da adottare su conforme delibera del CSM, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui al comma 5 dell'articolo 9 e prima dell'indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato della giustizia di pace da assegnare.